La domanda di concordato  semplificato con riserva ex art. 44 CCII non proroga il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’articolo 25-sexies CCII, entro il quale devono necessariamente essere depositati la proposta e il piano di concordato semplificato. Con decreto del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Bologna affronta una delle prime questioni applicative poste dalla possibilità, introdotta dal Dlgs 136/2024, di accedere al concordato semplificato mediante domanda con riserva ex art. 40 e 44 CCII. 


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