Con la pronuncia . 18797 del 15 aprile 2026, la Cassazione penale si è pronunciata in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni. Secondo i giudici di legittimità la conversazione o comunicazione, effettuata ed oggetto di attività di intercettazione, costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’articolo 391-ter, comma 3, del Codice penale. Pertanto, è utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, anche se l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’articolo 270 c.p.p.. Il caso nasce da un’indagine per un tentato omicidio, in cui sono state intercettate videochiamate telefoniche operate da una persona detenuta, imputata del reato ex art. 391-ter c.p..
Videochiamata corpo del reato
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