Con l’ordinanza dello scorso 29 maggio n. 16925 la Corte di cassazione ha stabilito che non è obbligatorio per le persone danneggiate rivolgersi alla sanità pubblica per le cure. Qualora optino per l’assistenza privata, i costi sostenuti integrano di norma un danno risarcibile, purché si tratti di prestazioni necessarie o comunque utili e la scelta risulti ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto. L’obbligato al risarcimento può però contestare questo danno, dimostrando che il maggior costo per le cure private sia una spesa superflua, evitabile con l’ordinaria diligenza perché sostituibile, senza sacrifici apprezzabili, con prestazioni equivalenti disponibili presso il servizio sanitario pubblico o convenzionato. Nel caso analizzato dai giudici il ricorrente lamentava la mancata liquidazione delle spese future necessarie per le protesi, richieste a seguito dell’amputazione di un arto.
Danni futuri, sì al risarcimento dei costi di cura in strutture private
questo articolo si trova a pagina 26