La nuova direttiva Ue 2026/1021 sulla lotta alla corruzione del 29 aprile scorso, oltre ad ampliare la definizione dei reati, contiene anche delle sanzioni per gli enti. L’art. 14, paragrafo 3, fissa massimali parametrati al fatturato mondiale: almeno il 5% del fatturato globale o, in alternativa, 40 milioni di euro, per la corruzione nel settore pubblico, l’appropriazione indebita e l’arricchimento mediante il reato di corruzione; almeno il 3% o 24 milioni, per il traffico di influenze, l’intralcio alla giustizia e i reati connessi. Si tratta di un cambio di prospettiva tutt’altro che banale perché il Dlgs 231 ragiona sempre sul sistema delle quote: un importo unitario che oscilla tra 258 e 1.549 euro, moltiplicato per il numero di quote compreso tra 100 e 1.000, da commisurare alla gravità del fatto e alle condizioni dell’ente. Con la nuova direttiva la sanzione diventa proporzionale al fatturato dell’ente. 


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