Nella sentenza n. 23235/2026 dello scorso 15 luglio, la Corte di cassazione ha stabilito che il conduttore di un immobile di natura commerciale che abbia cessato il rapporto prima che intervenga la vendita in sede esecutiva dell’immobile già oggetto di locazione non può esercitare il diritto di ritenzione del bene nei confronti dell’aggiudicatario ove l’originale locatore non gli abbia corrisposto l’indennità di avviamento. In tale evenienza, l’ex conduttore potrà soddisfarsi sui beni dell’ex locatore ed eventualmente anche sul ricavato della vendite dell’immobile in precedenza goduto, previa acquisizione del titolo esecutivo inerente all’indennità spettante nei confronti dell’originario locatore e sempre che il bene sia stato restituito. La causa riguarda un immobile commerciale aggiudicato in sede esecutiva a un terzo acquirente, già locato con contratto cessato prima del trasferimento giudiziale.
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