L’Agenzia delle Entrate, con la risposta di ieri, ha evidenziato che i buoni fruttiferi postali detenuti da soggetti non residenti, purché depositati presso l’emittente, godono di esenzione fiscale laddove la giurisdizione di riferimento consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Tale condizione, risultante da certificazione dell’Autorità competente ovvero da autodichiarazione resa dal beneficiario, deve sussistere per l’intero periodo di titolarità dei buoni medesimi. L’Agenzia ricorda che, secondo l’art. 23 del Tuir, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato e sono in linea di principio imponibili in Italia. Gli interessi da buoni postali fruttiferi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 12,5% ma esiste un regime di esenzione per i soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (white list).
Buoni postali esenti in white list
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