Gli amministratori di una società poi fallita non devono essere condannati per bancarotta fraudolenta perché hanno affittato il ramo d’azienda prima del fallimento. Ad evidenziarlo è la Cassazione penale nella sentenza n. 27182/2026. L’operazione può avere natura distrattiva se il canone pattuito risulta incongruo o il contratto stipulato con un soggetto collegato per spogliarsi degli asset in vista del default. Per affermare la responsabilità penale occorre tuttavia dimostrare che l’operazione ha ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori con un trasferimento senza un corrispettivo adeguato o una legittima finalità aziendale.
Affitto di ramo d’azienda, no alla bancarotta fraudolenta
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