Nella sentenza n. 11417 dello scorso 27 aprile le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che non c’è un termine di decadenza per la domanda di liquidazione delle indennità al custode giudiziario, mentre vale soltanto l’ordinario termine di prescrizione decennale: non si applica, invece, il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto per gli altri ausiliari del magistrato, ad esempio consulenti tecnici d’ufficio e periti. Ciò perché l’operato del custode giudiziario, che pure è un ausiliario del giudice, non viene richiesto per acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per assicurare un’attività di carattere esecutivo, conservativa del bene.
Custode giudiziario, indennità senza termine di decadenza
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