Spetterà alle Sezioni unite penali chiarire se la tortura pubblica costituisce autonomo reato oppure semplice aggravante. Questione assai rilevante, sulla quale la giurisprudenza della Cassazione ha dato indicazioni diverse. A chiamare in causa le Sezioni unite è stata l’ordinanza n. 25758 della Quinta sezione con la quale si è preso atto dell’inconciliabilità delle diverse posizioni espresse. Per la tesi favorevole alla configurazione della tortura come reato autonomo determinante è il fatto che il secondo comma dell’art. 613 bis c.p. individua una fattispecie propria, con un autonomo giudizio di disvalore. Secondo un altro orientamento, invece, di tortura può parlarsi solo come aggravante, peché la norma non procede a una autonoma descrizione della condotta, dell’evento e delle condizioni in cui versa la vittima, ma rinvia espressamente ai ‘fatti di cui al primo comma’, limitandosi ad aggiungere la qualifica soggettiva dell’autore e il nesso funzionale.
Alle Sezioni unite la decisione sulla natura della tortura di Stato
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