Nei condomini non è possibile vietare il possesso di animali domestici. Lo stabilisce l’articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile. Tuttavia, tale limite si applica ai regolamenti assembleari approvati a maggioranza. In quelli contrattuali, i divieti restano efficaci e i condòmini possono agire per far cessare le situazioni di disturbo o pericolo causate da un numero eccessivo di animali. Il Tribunale di Cosenza ha dedicato la sentenza n. 960/2026 a questa distinzione e sull’effettivo impatto della detenzione di animali sulle parti comuni. Il caso riguardava un condomino che deteneva dodici cani all’interno di un appartamento adibito a sede di una associazione che opera nel settore della cattura e gestione di cani randagi. 


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