Nella risposta n. 150/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’associazione di promozione sociale non può beneficiare dell’Iva agevolata al 10% per la demolizione e la ricostruzione della sede. Ciò in quanto l’immobile non può essere assimilato a una delegazione comunale o a un’opera di urbanizzazione secondaria. L’associazione svolge attività di gestione faunistica e venatoria in convenzione con la Provincia. L’istante sosteneva che il nuovo edificio, destinato ad ospitare uffici, fosse assimilabile a un’opera di urbanizzazione secondaria e, in particolare, a una ‘delegazione comunale’ con conseguente applicazione dell’Iva al 10%. Di diverso avviso l’Amministrazione finanziaria. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Ristrutturazione della sede dell’Aps con Iva al 10’ – pag. 29)
Sede per l’associazione, niente Iva ridotta al 10%
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