Nell’ordinanza n. 23633 dello scorso 21 luglio la Cassazione civile, sezione lavoro, aderisce al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sostenendo che quando l’Inps notifica l’avviso per il mancato pagamento dei contributi, e procede con raccomandata con avviso di ricevimento senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario la notifica si perfeziona dopo dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale: il procedimento semplificato esclude la necessità di inviare la raccomandata informativa al destinatario. 


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