Nessuna retroattività dell’obbligo di etichettare deep fake e contenuti sintetici generati dall’IA prima del 2 agosto 2026. Peraltro, chi detiene deep fake, creati dall’IA prima di quella data e non contrassegnati, è invitato a rivelare l’origine artificiale di audio, video e testi. È quanto precisano gli Orientamenti, pubblicati dalla Commissione Ue il 20 luglio scorso, sugli obblighi di trasparenza per fornitori e operatori di determinati sistemi di IA. Le linee guida in commento analizzano i 4 tipi di adempimenti previsti dall’art. 50 del regolamento Ue sull’IA n. 2024/1689 (AI Act), articolo efficace dal 2 agosto prossimo, fornendo esempi e indicando i tempi di applicazione e le sanzioni in caso di violazione.
IA, la stretta solo per il futuro
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