Il divieto di cumulo tra pensioni anticipate e redditi di lavoro è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. L’Inps ritiene che la violazione comporti la perdita dei ratei pensionistici dell’intero anno in cui è stato percepito il reddito. La Corte di cassazione, con la sentenza 30994/2024, ha confermato questa interpretazione, richiamando la finalità di favorire il ricambio generazionale. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza 734/2026, invece, ha stabilito invece che l’incumulabilità debba essere calcolata su base mensile e non annuale. Di segno opposto la Corte dei conti che, nella sentenza 145/2026, ha ribadito la legittimità del recupero dei ratei dell’intero anno. Il contrasto giurisprudenziale richiede un intervento della Cassazione a Sezioni Unite per uniformare l’interpretazione della norma.
Quota 100 e redditi incumulabili, giurisprudenza ancora divisa
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