Nell’ordinanza n. 20054 depositata lo scorso 16 giugno la Corte di cassazione, sezione civile, ha stabilito che in tema di cessione di azienda occorre, ai fini della responsabilità del cessionario, l’iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie del cedente, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza allunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni. Nel caso analizzato due professionisti convenivano in giudizio una cooperativa sociale, chiedendo l’accertamento del proprio credito per prestazioni professionali. Dunque, ai fini della responsabilità serve la prova dell’iscrizione in bilancio, non basta dimostrare che il cessionario sapesse del debito.
Cessioni, conta il libro contabile
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