Il Tribunale Ue, nella recente sentenza dell’8 luglio 2026, causa T-356/25, avente ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni degli articoli 2024 e 205 della direttiva Iva, ha evidenziato che il rappresentante fiscale che sia stato designato dal soggetto passivo estero quale debitore dell’Iva sulle operazioni imponibili da questi effettuate nel territorio dello Stato, risponde anche per le operazioni delle quali non era a conoscenza. Sussistendo la designazione, da verificare sulla base della normativa nazionale attuativa, tale disposizione non esclude infatti che il rappresentante fiscale possa essere considerato debitore dell’imposta dovuta dal soggetto passivo rappresentato anche nel caso in cui non intervenga nelle operazioni imponibili effettuate da quest’ultimo. 


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