I professionisti lavorano sulle dichiarazioni dei redditi dei clienti prestando attenzione alla raccolta delle certificazioni che dimostrano l’avvenuto pagamento della ritenuta d’acconto sui compensi. Se, però, la certificazione non è stata trasmessa o se la ritenuta non è stata versata correttamente, il professionista non incorre in responsabilità. Anche dopo la riforma del 2024, la ritenuta va operata sui compensi pagati ai professionisti; quindi, molte delle nuove fattispecie reddituali che ricadono nel reddito di lavoro autonomo per effetto del principio di onnicomprensività continuano a non essere soggette a ritenuta. Il decreto legislativo 192/2024 ha apportato una novità la quale dispone che le somme percepite nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo in cui questo deve effettuare la ritenuta. La regola non si applica quando il pagamento viene effettuato da un soggetto che non riveste le caratteristiche di sostituto d’imposta per i compensi riconosciuti al lavoratore autonomo; in tal caso, ai fini reddituali, rileva il periodo d’imposta in cui è avvenuto l’incasso.
Il mancato versamento della ritenuta non pesa sul professionista
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