Nella sentenza n. 26293 del 14 luglio 2026 la Cassazione penale sostiene che è reato cambiare i criteri di valutazione senza giustificarli nella nota integrativa. Compiono il reato di bancarotta impropria da reato societario gli amministratori della società poi fallita che modificano i criteri contabili di valutazione delle grandezze economiche senza giustificarlo nella nota integrativa, se la condanna evita la ricapitalizzazione o la liquidazione della società, determinando l’ulteriore aggravamento del dissesto. Non basta il falso in bilancio a far scattare la condanna per bancarotta impropria a carico degli organi di gestione della fallita: il giudice deve accertare il nesso causale fra la condotta e il dissesto della società. 


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