Nell’ordinanza n. 23136, depositata lo scorso 13 luglio, la Corte di cassazione è tornata a delineare i confini dell’obbligo motivazionale negli avvisi di classamento emessi a seguito di procedura Docfa, confermando un orientamento già espresso dai giudici di legittimità. Negli accertamenti catastali conseguenti alla procedura Docfa l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a fornire una motivazione analitica della rettifica della rendita quando non mette in discussione gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a esprimere una diversa valutazione tecnico-estimativa dell’immobile. Solo se vengono disattesi i dati fattuali indicati nella denuncia catastale l’Ufficio deve esplicitare in maniera puntuale le ragioni della diversa classificazione.
Docfa, dal fisco motivazioni soft
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