Nella previdenza forense anche gli anni con contribuzione parziale rispetto al dovuto concorrono a formare l’anzianità contributiva e devono essere compresi nel calcolo della pensione di vecchiaia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 23994 del 23 luglio 2026. Secondo i giudici di legittimità nessuna norma prevede l’annullamento della contribuzione parziale o inferiore rispetto al dovuto, mentre l’omissione incide soltanto sulla misura del trattamento, laddove diminuisce la media dei redditi, e non anche non sull’efficacia dell’annualità. Il regolamento della Cassa forense, che in caso di mancato versamento e prescrizione dei contributi prevede l’inefficacia nel calcolo della pensione, in sede di legittimità può essere sindacato soltanto per violazione delle regole di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c.: ha infatti natura negoziale anche se è approvato con decreto ministeriale. 


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