Gli interessi maggiorati di cui all’articolo 1284 del Codice civile, quarto comma, scattano su qualsiasi domanda di condanna al pagamento di un somma di denaro, a prescindere dalla fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio. L’applicazione, dunque, risulta non limitata alle obbligazioni contrattuali o di valuta ma estesa a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla natura contrattuale, legale, extracontrattuale o restitutoria. E ciò perché unitaria è la ratio della disposizione, ovvero punire il ritardo nel pagamento delle somme di denaro. Insomma: più tutela per i creditori e rischi di costi più elevati per i debitori. Così si è espressa la Cassazione civile nell’ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026.


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