Con la sentenza dello scorso 11 marzo il Tribunale di Napoli ha stabilito che nel concordato di gruppo il sindacato di fattibilità del piano impone una verifica della capacità di risanamento dell’impresa, sul presupposto che il progetto di ristrutturazione non risulti manifestamente irrazionale o implausibile e che il debitore non abbia avuto comportamenti decettivi a danno dei creditori. Il Tribunale ha circoscritto il ruolo del giudice in sede di verifiche sull’ammissibilità del piano e della proposta nel concordato. Per i giudici napoletani la contestazione di operazioni in frode anteriori all’apertura dell’iter non genera automaticamente l’inammissibilità del concordato se queste circostanze sono state rappresentate ai creditori, esaminate dal commissario giudiziale e recepite nell’ultima versione del piano con l’aggiornamento di passivo e prospettive di soddisfazione offerte ai creditori.
Condotte fraudolente passate neutre su fattibilità del piano
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