Per le violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024 la riforma ha disposto che, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini decadenziali, e comunque prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica una sanzione aumentata del triplo. Il Dlgs 87/2024 ha così esteso la finestra temporale entro cui la dichiarazione omessa può essere presentata utilmente sul piano amministrativo. La riforma, però, è divaricata sul piano penale; ciò in quanto l’art. 13, comma 2, del Dlgs 74/2000 è rimasto invariato continuando a richiedere, per non punibilità, la presentazione dell’omessa dichiarazione entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo. Occorre correggere il paradosso. 


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