Il giudice territorialmente competente va individuato, in via inderogabile, nel luogo della futura esecuzione, che di regola coincide con quello in cui le cartelle sono state notificate. Il principio che è stato affermato dalla Corte di cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 23935 del 23 luglio 2026 si colloca nel punto di intersezione tra riscossione coattiva e processo esecutivo. Quando il destinatario contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione oppure denuncia un vizio degli atti esecutivi, non operano liberamente i criteri ordinari di competenza né le eventuali pattuizioni sottoscritte dalle parti. Trova applicazione il forum executionis: la controversia deve essere concentrata davanti al giudice del luogo nel quale l’azione esecutiva si svolge o è destinata a svolgersi. La Cassazione valorizza il combinato disposto degli articoli 27 e 28 c.p.c..
Il Foro è (quasi) esclusivo
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