Sempre più professionisti e, in particolare, avvocati si avvicinano alla gestione condominiale. Il Consiglio nazionale forense, in più pareri, ha ribadito la compatibilità dell’attività di amministratore di condominio con la professione di avvocato, seppur alla luce delle precise regole deontologiche. La legge di riforma dell’ordinamento forense, approvata lo scorso 22 luglio, conferma la linea. Alcuni dubbi, però, restano: se infatti l’esercizio della professione di avvocato si prescrive ‘compatibile con la carica di amministratore’, in tema di incompatibilità, si statuisce in linea generale che ‘la professione di avvocato, fatto salvo quanto disposto per il regime di monocommittenza, non è compatibile con ogni altra attività di lavoro, subordinato o autonomo, svolta continuativamente o professionalmente’.
Nella legge forense arriva la compatibilità
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