La Corte di cassazione, con due pronunce, entrambe del 2026, conferma l’indirizzo restrittivo sui poteri dell’amministratore cessato dall’incarico. Ci si chiede se l’amministratore dimissionario conservi il potere di conferire la procura alle liti al difensore del condominio e se possa convocare l’assemblea fino alla nomina del suo successore. La risposta negativa della Corte non lascia dubbi: per la disciplina del condominio, l’amministratore cessato dall’incarico per scadenza, revoca o dimissioni perde i poteri ordinari di gestione e rappresentanza e può compiere soltanto le attività urgenti e indifferibili, necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto al compenso.
L’amministratore dimissionario non può rilasciare procura alla lite
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