La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24017/2026, ha confermato che nella valutazione dell’abuso del diritto, non è corretto limitarsi alla struttura formale dell’operazione, né alla contiguità temporale dei negozi che la compongono. Occorre esaminare in modo concreto e complessivo la sostanza economica dell’operazione, le ragioni che la sorreggono e il peso relativo del vantaggio fiscale rispetto alle finalità extrafiscali perseguite. Spetta all’Amministrazione la prova degli elementi costitutivi dell’abuso e al contribuente quella delle ragioni giustificatrici non marginali. Nel caso esaminato una società aveva stipulato con una banca un preliminare di acquisto di diversi immobili con riserva di nominare successivamente l’acquirente effettivo.
Cessione quote immobiliari, non è abuso del diritto
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