Il lavoratore non è tenuto a restituire la retribuzione percepita durante la reintegrazione, anche se successivamente il licenziamento è stato dichiarato legittimo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23919/2026. Nel caso esaminato, il datore di lavoro aveva effettivamente ricostituito il rapporto di lavoro, esercitando i propri poteri organizzativi e disciplinari. Ciò ha fatto sorgere il diritto alla retribuzione ai sensi dell’articolo 2126 c.c., anche in assenza di una concreta prestazione lavorativa, poiché i trasferimenti erano stati dichiarati illegittimi. Pertanto, la riforma della sentenza incide sull’obbligo di reintegra e sul risarcimento, ma non sugli effetti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro effettivamente ripristinato. 


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