Con la sentenza 891/2026 la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha stabilito che i contributi Covid, al pari di tutti i contributi pubblici, non sono qualificabili come proventi poiché non originano da alcun cespite: pertanto cade ogni questione circa la loro oggettivazione e l’asserita rilevanza fiscale. I giudici tributari pugliesi hanno accolto la tesi di un contribuente in merito a un accertamento su aiuti Covid utilizzati per l’esonero dell’acconto Irap. I giudici hanno allargato anche la portata del principio, evidenziando che tutti i contributi pubblici, per le loro caratteristiche, devono essere trattati in esenzione. 


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