L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato non rende illegittima la cartella di pagamento, ma vieta al Fisco di riscuoterne individualmente gli accessori ricompresi nel piano. Lo afferma la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23318 del 15 luglio, in tema di rapporti tra procedura da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 e riscossione tributaria. Nel caso analizzato un contribuente impugnava una cartella Iva 2020, ricompresa in un accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Torre Annunziata nel marzo 2023. L’Agenzia sospendeva il ruolo per la quota capitale, ma pretendeva sanzioni e interessi, ritenuti estranei al piano. Accolto il ricorso in primo grado, la Cgt di II grado della Campania dava invece ragione all’ufficio. La Cassazione cassa con rinvio.
Con la composizione addio agli accessori della cartella
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