Con la sentenza n. 1434 dello scorso 9 aprile la Commissione di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha sostenuto che in materia di regime Pex, nelle ipotesi di operazioni infragruppo, il requisito della residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c) del Tuir, deve sussistere sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Nel caso analizzato una società aveva presentato un’istanza di rimborso per ottenere la restituzione dell’Ires versata in relazione alla plusvalenza generata dalla distribuzione del residuo attivo, in sede di liquidazione, di una società di diritto cinese. Secondo i giudici meneghini la società non ha dimostrato la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. c) del Tuir.
Pex, requisiti rigorosi
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