Con l’ordinanza n. 24249, depositata ieri, la Corte di cassazione ha precisato che nel consolidato fiscale nazionale la deduzione degli interessi passivi presuppone l’effettiva esistenza del costo in capo alla singola società che lo espone; pertanto, se gli interessi sono contabilizzati su un credito inesistente o estinto, essi sono indeducibili, e ciò non viene meno per il fatto che sia stato rilevato il corrispondente ricavo da un’altra società del gruppo. Secondo i giudici di legittimità il consolidato fiscale non trasforma il gruppo in un autonomo soggetto d’imposta e non comporta, in via generale, deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito di ciascuna società partecipante. Nel consolidato, ciascuna società deve determinare il proprio reddito secondo le regole del Tuir e solo dopo, i risultati confluiscono nella somma algebrica del reddito di gruppo. 


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