Per le cause di modesto valore trova applicazione l’esenzione generalizzata dall’imposta di registro. A stabilirlo la Cgt del Lazio nella sentenza n. 3258 del 20 maggio 2026. L’esenzione dall’imposta di registro opera in modo generalizzato e oggettivo, avendo riguardo esclusivamente al valore della controversia e non all’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento; e questo, non tenendo conto né al grado di giudizio, né alla natura del processo. Il testo normativo dispone che ‘le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033,00 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato’. Nel tempo questa disposizione ha conosciuto un progressivo affinamento interpretativo. 


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