Per le cause di modesto valore trova applicazione l’esenzione generalizzata dall’imposta di registro. A stabilirlo la Cgt del Lazio nella sentenza n. 3258 del 20 maggio 2026. L’esenzione dall’imposta di registro opera in modo generalizzato e oggettivo, avendo riguardo esclusivamente al valore della controversia e non all’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento; e questo, non tenendo conto né al grado di giudizio, né alla natura del processo. Il testo normativo dispone che ‘le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033,00 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato’. Nel tempo questa disposizione ha conosciuto un progressivo affinamento interpretativo.
Esenzione dal registro per le cause di modesto valore
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