Il decreto legislativo n. 209/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una società trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la ‘comunicazione rilevante’ nei termini di legge. L’omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi è punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘2735’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax’;
  • ‘2736’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di notifica in regime Global minimum tax’;
  • ‘2737’ denominato ‘Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax’.