L’utilizzo di mixing di bitcoin fa scattare l’autoriciclaggio e il sequestro preventivo. A stabilirlo la Cassazione penale nella sentenza n. 26731 del 16 luglio 2026. L’uso del servizio che rende anonimi flussi frutti di evasione fiscale, infatti, determina una frattura nella tracciabilità della rete blockchain e tramuta in un nuovo investimento i profitti dell’illecito tributario, che costituisce il reato presupposto del delitto contro il patrimonio. Sono senz’altro opponibili, intanto, le plusvalenze ottenute con il training sulle cryptovalute, le quali non sono moneta né strumenti finanziari ma beni suscettibili di valutazione economica: il tutto anche prima delle modifiche della manovra 2023. Insomma: è legittimo il sequestro preventivo disposto su un immobile perché le crypto sono convertite in valuta corrente, depositate su conti correnti intestati alla moglie dell’indagato e nei fatti utilizzate per acquistare la casa, formalmente di proprietà della donna. 


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