Con la sentenza n. 103 depositata lo scorso 20 marzo il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l’impiego di un tono concitato non costituisce espressione sconveniente od offensiva, pertanto, non giustifica l’applicazione di una sanzione disciplinare. Il caso analizzato trae origine dall’applicazione di una sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di anni uno censura da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Umbria ad un avvocato per una serie di fatti aventi rilevanza disciplinare, tra i quali rientrava anche quello di avere utilizzato un tono di voce eccessivamente elevato. 


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