In caso di mancato pagamento da parte del cliente, l’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato o richiesto in precedenza, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento della prima qualificazione. È quanto si legge nella sentenza n. 91 del 24 marzo scorso, pronunciata dal Consiglio nazionale forense su ricorso di un avvocato. Il legale era stato sanzionato dal Consiglio distrettuale di disciplina, con l’avvertimento, in quanto ritenuto colpevole di aver richiesto alla propria cliente prima un determinato compenso per la causa civile di divorzio che aveva patrocinato e poi un altro, di importo maggiore, dopo che la stessa cliente non aveva provveduto al pagamento del primo, senza però averne fatto riserva come prescritto dal codice deontologico forense.
Blindata la parcella al moroso
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