La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16447 del 27 maggio 2026, ha affermato che nel contratto di appalto, l’avvenuto pagamento dello stato di avanzamento lavori contrattualmente riferito a impianti ‘terminati e collaudati’, senza contestazioni, può costituire accettazione tacita delle opere eseguite fino a quel momento e, ove il committente ometta di imputare il successivo rifiuto di pagamento alla mancata ultimazione o al mancato collaudo degli impianti, rende ingiustificato il rifiuto di corrispondere il successivo acconto legato all’inizio di ulteriori lavorazioni, legittimando la sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore.  I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma e hanno condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende essendo stato deciso il ricorso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c..


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