È dedicata all’assegnazione dell’abitazione familiare la sentenza n. 1800 del 4 giugno 2026 pronunciata dalla Corte di cassazione. Secondo i giudici di legittimità i diritti di abitazione e di uso della casa coniugale previsti dalla legge per il coniuge superstite spettano anche nel caso in cui vi fosse stata separazione senza addebito, a meno che l’immobile avesse perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. L’assegnazione della casa coniugale, invece, tutela esclusivamente l’interesse dei figli e non costituisce una forma di mantenimento del coniuge. In assenza di figli minori o non autosufficienti, il giudice non può disporre l’assegnazione dell’abitazione. In materia successoria, il coniuge separato senza addebito mantiene gli stessi diritti ereditari del coniuge non separato. La Cassazione ha così consolidato un orientamento del 2023, superando un indirizzo più restrittivo. Da verificare caso per caso che la casa conservi la funzione di residenza familiare.
Casa all’ex, diritto a largo raggio
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