La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C-234/25, ha stabilito che la facoltà del consumatore di recedere dal contratto non può essere esclusa quando l’offerta è dinamica e si adatta al comportamento dell’utente. In quest’ultima ipotesi, infatti, siamo di fronte a un ‘servizio digitale’ (recesso ammesso) e non a un ‘contenuto digitale’ (recesso escluso). Nel caso analizzato un’emittente televisiva privata austriaca offriva alcuni abbonamenti in streaming. Per poter sottoscrivere online uno di questi abbonamenti, il cliente doveva accettare una clausola contrattuale secondo cui l’esecuzione del contratto ha inizio prima della scadenza del termine di recesso di 14 giorni e, di conseguenza, perde il proprio diritto di recesso. Un’associazione per la tutela dei consumatori ha contestato la clausola nel corso di alcune cause promosse davanti ai tribunali austriaci. 


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