La legge n. 112/2026 che ha convertito il decreto Lavoro, ha stabilito un doppio binario per la durata della somministrazione a termine, con limiti massimi diversi in base al rapporto del lavoratore con l’agenzia per il lavoro. La legge ha previsto una regolamentazione organica della durata delle missioni a termine svolte presso lo stesso utilizzatore dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro. Scopo di questa misura è bilanciare le esigenze di flessibilità delle imprese con le aspettative di continuità professionale dei lavoratori. In generale, la successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro non può superare, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il limite complessivo di 24 mesi. Nel computo di questa durata sono compresi anche i periodi di missione svolti in somministrazione a termine. La legge 112 ha previsto un doppio binario: il caso in cui la missione sia svolta nell’ambito di un contratto di lavoro a termine fra agenzia per il lavoro e lavoratore somministrato e il caso in cui la missione a termine sia svolta da un lavoratore assunto dall’agenzia per il lavoro con un contratto a tempo indeterminato. 


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