La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 34405 del 28 dicembre 2025, affronta il tema del trattamento fiscale dell’assegno divorzile corrisposto da un soggetto residente in Italia a favore dell’ex coniuge residente in Svizzera. Tale assegno non è imponibile in Italia, pur essendo qualificato dal Tuir come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In applicazione dell’art. 21 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, tale reddito, non disciplinato da specifiche disposizioni convenzionali, è assoggettato a imposizione esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. La decisione assume rilievo soprattutto perché ribadisce la prevalenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni sulle disposizioni interne e chiarisce l’ambito applicativo della clausola residuale prevista dall’art. 21 della Convenzione tra Italia e Confederazione Svizzera. 


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