Dovrebbe arrivare oggi in Consiglio dei ministri la riforma della legge 231 che punta ad enfatizzare il carattere preventivo affidato alla disciplina 231, ma in un’ottica di semplificazione e anche di effettività si punta a razionalizzare il catalogo dei reati presupposto. Centrale è la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. Altro caposaldo è la previsione di ulteriori misure premiali che favoriscano anche il recupero della legalità. La riforma deve tenere conto dell’evoluzione del diritto della società, perché quest’ultimo e il sistema della prevenzione dei reati hanno continuato a scorrere lungo binari paralleli. La funzione centrale rivestita dal sistema dei controlli societari nella governance delle grandi imprese azionarie rappresenta un dato acquisito nei principali ordinamenti capitalistici. Il nuovo art. 2380 bis del Codice ribadisce la scelta di ridisegnare la disciplina della 231 attorno alla colpa di organizzazione che assurge a elemento costitutivo dell’illecito. 


questo articolo si trova a pagina 4