Con la sentenza n. 1543 dello scorso 31 luglio la Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo va annullato se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per dimostrare la notifica delle cartelle presupposto, deposita in giudizio copie prive dell’attestazione di conformità: il giudice, semplicemente, non ne tiene conto. E, sul fronte processuale, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 14 del Dlgs 546/92 non trasforma in un onere del ricorrente la chiamata in giudizio dell’ente titolare del credito, che continua a gravare sul concessionario.
Fermo nullo senza prove
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