Dallo studio n. 26-2026 del Consiglio Nazionale del Notariato emerge che sono ammissibili i c.d. inventari atipici, ovvero quelli predisposti su base volontaria e in via stragiudiziale per soddisfare specifiche esigenze di tutela delle parti non codificate. Qualora l’inventario stragiudiziale venga redatto con le forme solenni dell’atto pubblico notarile, esso gode della medesima efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. propria degli inventari tipici, facendo piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni, della presenza delle parti, dell’esistenza dei beni e dell’esattezza della loro descrizione, con esclusione delle mere valutazioni stimate o di merito.
Inventari atipici ammissibili
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