Sulle plusvalenze da vendita di terreni edificabili la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21690/2026, ha stabilito che il fabbricato accatastato non può mai essere considerato ‘terreno edificabile’. La distinzione tra bene edificato e non edificato è alternativa e non ammette tertium genus, sicché il Fisco non può riqualificare la vendita di un edificio come cessione di terreno edificabile; di più: la proroga dei termini di accertamento può operare solo se esiste un obbligo dichiarativo violato, ovvero se la plusvalenza è effettivamente imponibile ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
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