Beni e rapporti con l’Italia non bastano a dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio con la sentenza n. 3577 del giugno 2026. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato. Il caso analizzato trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti nel 2017 da un ex pilota d’aereo iscritto all’Aire dal 2013 e residente in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia. Trattandosi del periodo d’imposta 2017, trovava applicazione l’articolo 2 del Tuir nella formulazione antecedente al Dlgs 209/2023.
Beni e rapporti in Italia non bastano a smentire il domicilio all’estero
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