Con la sentenza n. 269 dello scorso 7 luglio il Tribunale di Caltagirone ha stabilito che non può essere imputata alcuna responsabilità professionale al notaio che omette di riportare nel rogito l’esistenza di gravami o vincoli sull’immobile trasferito, se sia accertato che l’acquirente ne fosse già pienamente a conoscenza. Non si configura, infatti, alcuna violazione della diligenza professionale qualificata di cui all’articolo 1176, comma 2, del Codice civile, norma da interpretare alla luce del principio generale di buona fede, né sussiste un nesso causale tra la mancata indicazione nell’atto e la decisione di concludere il contratto.
Notai, responsabilità alleggerita
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