Nell’ordinanza n. 24573 dello scorso 8 agosto la Corte di cassazione ha affermato che il valore imponibile della cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro è pari alla differenza tra il valore delle attività aziendali, compreso l’avviamento, e le passività inerenti all’azienda che l’acquirente dell’azienda si accolla; e ciò tanto nel caso in cui la base imponibile sia quella dichiarata dalle parti contraenti quanto nel caso in cui essa fuoriesca da una rettifica dell’ufficio. In sostanza, secondo i giudici di legittimità, l’accollo delle passività aziendali da parte dell’acquirente non costituisce un valore da aggiungere al prezzo pattuito al fine di applicare a detta somma l’aliquota dell’imposta di registro, ma è un valore da sottrarre al valore delle attività aziendali, in modo che l’aliquota d’imposta si applichi alla differenza che ne risulta.
Cessione d’azienda, Registro al netto del passivo
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