Con la risposta a interpello n. 159/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione per i familiari anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge, fermo restando il principio che la stessa spesa non può essere utilizzata più volte per il riconoscimento di ulteriori benefici fiscali. L’Amministrazione finanziaria ha confermato così il proprio orientamento estensivo in materia di welfare aziendale. Un orientamento che prescinde dall’identità del soggetto che provvede materialmente al pagamento, ritenendo decisiva la riconducibilità sostanziale dell’onere al nucleo familiare. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Spese di istruzione pagate dal coniuge: rimborso esente’ – pag. 26)


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